Trasferta e trasfertismo

Trasferta "occasionale" o trasferta prevista dal contratto per i trasfertisti?? Può sembrare una questione prettamente interpretativa, ma è utile conoscere le differenze tra questi due casi per conoscere gli effetti in sede di determinazione del reddito imponibile dei dipendenti, ai fini dell'applicazione del regime contributivo. Adesso andremo ad analizzare ed evidenziare le caratteristiche principali di entrambi i casi.
Definizione
La trasferta viene attuata per rispondere ad esigenze di servizio transitorie e contingenti, non prevedibili dal contratto di lavoro, per soddisfare il lavoratore che presta il proprio servizio in un luogo diverso dalla sede di lavoro indicata nel contratto individuale.
Anche se l'indennità di trasferta è stabilita dal CCNL, nulla vieta al datore di lavoro di riconoscere un'indennità di trasferta maggiore rispetto a quella prevista dalla contrattazione collettiva.
Si definisce trasfertista un lavoratore che presta la propria attività lavorativa in sedi di lavoro sempre diverse. Le condizioni per cui un lavoratore è definito trasfertista sono:
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nel contratto non deve essere indicato una sede di lavoro;
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svolgono un'attività lavorativa che richiede continua mobilità;
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va corrisposta al dipendente un'indennità in misura fissa, che gli va riconosciuta indipendentemente dal fatto che egli se si rechi o meno in trasferta.
Nel caso in cui una di queste condizioni viene a mancare, al lavoratore viene riconosciuto il trattamento per le indennità di trasferta.
Sanzioni
La non corretta registrazione sul LUL delle voci retributive relative alla trasferta determinano i necessari recuperi contributivi. La disciplina vigente in materia di sanzioni sul LUL prevede:
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una sanzione amministrativa da 150 a 1500 euro se la violazione riguarda meno di 5 lavoratori;
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una sanzione amministrativa da 500 a 3000 euro se la violazione riguarda più di 5 dipendenti o un periodo superiore a 6 mesi;
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una sanzione amministrativa da 1000 a 6000 euro se la violazione riguarda più di 10 lavoratori o un periodo superiore ai 12 mesi.
Tracciabilità di pagamento della trasferta
L'ispettorato Nazionale del lavoro ha chiarito che anche l'indennità di trasferta deve essere pagata con modalità tracciabili in considerazione della sua natura mista: risarcitoria e retributiva solo se supera un determinato importo.
L'utilizzo delle modalità previste per la tracciabilità non riguarda le corresponsione di somme dovute a diverso titolo, ad esempio spese che i lavoratori sostengono nell'interesse del datore di lavoro (es. anticipi e/o rimborso spese di viaggio,vitto ecc..).
In conclusione
La corretta applicazione delle disciplina vigente in materia di trasferta richiede la verifica di una seri di aspetti da valutare:
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individuazione dell'eventuale qualifica di trasfertista attribuita al lavoratore;
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calcolo dell'indennità di trasferta spettante al lavoratore sulla base di quanto previsto dal CCNL o dalla contrattazione aziendale o territoriale;
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raffronto tra indennità da erogare e il limite non imponibile previsto dalla legge
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Applicazione delle trattenute contributive e fiscali sull'importo erogato oltre il limite non imponibile.