Parte lo sgravio per assunzioni beneficiari RDC

Con la circolare 104 del 2019 l'INPS comunica che sono stati sbloccati gli incentivi per i datori di lavoro che assumono i beneficiari del rdc. Nel caso in cui il beneficiario viene assunto a tempo pieno e indeterminato, all'azienda spetta un esonero dal versamento dei contributi pari al limite dell'importo mensile previsto dal rdc, ovvero di 780€ mensili.
Quali sono i requisiti per richiedere lo sgravio?
Al datore di lavoro spetta lo sgravio se rispetta le seguenti condizioni:
- Incremento netto del numero di dipendenti assunti a tempo indeterminato;
- Possesso del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
- Rispetto normativa sul collocamento dei disabili;
- Rispetto disciplina de minimis;
- Rispetto dei principi generali per la fruizione degli incentivistabiliti dall'art. 31 del D.lgs n. 105/2005.
L’incentivo è riconosciuto a condizione che il datore di lavoro abbia preliminarmente provveduto a comunicare le disponibilità dei posti vacanti alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l’ANPAL.
Quanto dura l'incentivo?
La durata è pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute del beneficiario del rdc fino alla data di assunzione, con un minimo di cinque mensilità.
Revoca dell'incentivo
Nel caso in cui il lavoratore beneficiario del RDC venisse licenziato nei trentasei mesi dall'assunzione, il datore di lavoro è tenuto a:
- restituire l'esonero relativo alla contribuzione datoriale;
- restituire l'esonero della contribuzione posta a carico del lavoratore;
- applicare le sanzioni civili calcolate in base al tasso di riferimanto maggiorato di 5,5 punti percentuali in ragione di anno.
L'incentivo deve essere restituito anche nel caso di:
- dimissioni del lavoratore per giusta causa;
- recesso del contratto, da parte del datore di lavoro, al termine del periodo di fprmazione;
- recesso, da parte del datore di lavoro, durante l'apprendistato.