Il datore di lavoro è titolare di specifici poteri di controllo

Il datore di lavoro, in ragione della sua posizione, è titolare di specifici poteri di controllo, al fine di controllare l’esatta esecuzione della prestazione lavorativa.

Tale controllo mira a verificare che il lavoratore, usi la diligenza dovuta, osservi le disposizioni imparitegli ed adempia agli obblighi di fedeltà e correttezza.

Tuttavia tale potere di controllo deve essere esercitato nel rispetto di una serie di limiti che la legge pone a garanzia del corretto esercizio e del lavoro stesso.

Inoltre, è fondamentale bilanciare correttamente l’interesse produttivo e organizzativo dell’impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore.

Infatti il controllo sui dipendenti non deve diventare invasivoad opera di strumenti e tecnologie che possano ridurre la riservatezza e l’autonomia nello svolgimento del lavoro.

E’ comunque vietata la vigilanza diretta e indiscriminata sull’attività lavorativa.

Il potere di controllo può essere esercitato direttamente da datore di lavoro o da altri , cui sono stati affidati poteri di vigilanza o responsabilità. In ogni caso devono essere comunicati ai lavoratori interessati i nominativi e le mansioni specifiche del personale eventualmente addetto alla vigilanza.

La disciplina pregressa prevedeva un divieto assoluto di installazione e uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori ed un divieto relativo di istallazione e uso di apparecchiature di controllo legate a esigenze organizzative, produttive o di sicurezza del lavoro, dalle quali derivasse anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.

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L'art.4 dello Statuto dei Lavoratori cambia la prospettiva abrogando il divieto generale di controllo

Le causali che attualmente leggittimano l’istallazione di sistemi di controllo sonoesigenze organizzative e produttive, sicurezza del lavoro, tutela del patrimonio aziendale

L’INL richiede una stretta correlazione tra attività di controllo e tutela dell’interesse aziendale.

L’interesse dichiarato nell’istanza non può essere modificato nel corso del tempo nemmeno se vengono invocate altre ragioni legittimamenti che non sono state dichiarate nel’istanza di autorizzazione.

Nel caso di chieste di autoizzazione motivate da generiche esigenze di “sicurezza del lacoro”, devono essere puntualmente motivativate e correlate dalla documentazione apposita.

L’istanza rivolta alle strutture territoriali e all’ispettorato nazionale deve essere corredata dagli estratti del documento di valutazione dei rischi, dai quali si possa riscontrare che l’utilizzo di tali apparecchiature sia necessaria al fine di ridurre i rischi di salute e sicurezza dei lavoratori.

E’ necessario un preventivo accordo collettivo con la rappresentanza sindacale unitaria o con le rappresentanze sindacali aziendali. Alternativamente può essere richiesta l’autorizzazione all’INL attraverso una apposita e complessa istanza che dovrà essere verificata

E’ vietato installare l’impianto, prima del raggiungimento dell’accordo o dell’autorizzazione, ancorchè non funzionante.

Per gli stumenti di lavoro o di registrazione di accessi e presenze non vi è la necessità di seguire la procedura delineata di accordo o autorizzazione.

Va considerato però che la normativa non considera il fatto che l’evoluzione tecnologica non consente più la distinzione tra uno strumento di lavoro e uno che funga anche da stumento di controllo.

Quanto, agli strumenti di registrazione di accessi e presenze, il loro scopo è quello di registrare i dati temporali necessari alla gestione aziendale e la remunerazione.

Se tali strumenti sono rappresentati da paricolari modalità l’assenza della necessaria autorizzazione non significa una libertà assoluta nell’istallazione.

L’adozione di sistemi biometrici può comportare rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell’interessato.

Pertanto se si vogliono utilizzare i dati biometrici, è necessario l’utilizzo di alcune cautele, tra cui una richiesta di verifica preliminare al Garante.

L’azienda deve dare apposita informativa scritta ai lavoratori. Qualora il lavoratore non sia adeguatamente informato, i dati raccolti non sono utilizzabili a nessun fine, con l’eccezione dell’utilizzo in sede giudiziale.

L’installazione di impianti audiovisivi può essere considerata illegittima e quindi punita con un’ammenda da 154 euro a 1549 o con arresto da 15 giorni ad un anno.

Quando l’ammenda risulti inefficace, essa può essere aumentata da parte del giudice fino al quintuplo.

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