Quali sono le differenze tra trasferta e trasfertismo?

La trasferta si verifica ogni qual volta un lavoratore, per esigenze di servizio transitorie, viene inviato in un luogo di lavoro diverso dalla sua sede di lavoro abituale. In tali casi il lavoratore riceve una indennità di trasferta, volta a soddisfare il disagio del lavoratore che presta il proprio servizio in un luogo diverso dalla propria sede di lavoro indicata nel contratto individuale. 

Anche se l’indennità di trasferta è stabilita dal CCNL nulla vieta al datore di lavoro di riconoscere un’indennità di trasferta maggiore rispetto a quella prevista dalla contrattazione collettiva.

Si definisce trasfertista un lavoratore che presta la propria attività lavorativa in sedi di lavoro sempre diverse.

Le condizioni per cui un lavoratore è definito trasfertista sono:

  1. Nel contratto non deve essere indicato una sede di lavoro;
  2. Svolgono un’attività lavorativa che richiede continua mobilità;
  3. Va corrisposta al dipendente un’indennità in misura fissa, che gli va riconosciuta indipendentemente dal fatto che egli si rechi o meno in trasferta.

Nel caso in cui una di queste condizioni viene a mancare, al lavoratore viene riconosciuto il trattamento per le indennità di trasferta.

Qual è la particolarità della trasferta rispetto ad altre indennità?

Spesso si parla a sproposito di indennità di trasferta, oppure si usa in modo pretestuoso di questo istituto, al fine di eludere la tassazione.

Infatti la legge prevede la non imponibilità, fiscale e contributiva, entro determinate soglie giornaliere, con il risultato che le somme attribuite al lavoratore a titolo di indennità di trasferta finiscono integralmente sul netto della busta paga. 

Per quanto riguarda i lavoratori trasfertisti, invece è prevista una maggiorazione forfettizzata, soggetta ad imposizione fiscale e contributiva al 50% della paga, erogata con continuità, indipendentemente dal numero effettivo di trasferte.

Si può quindi ben comprendere come un utilizzo distorto di tale strumento, al mero fine di ottenere un risparmio sul pagamento di tasse e contributi, comporti un abuso, severamente perseguito.

Per tali ragioni i requisiti per qualificare la trasferta o il trasfertismo sono particolarmente stringenti. 

Sanzioni

La non corretta registrazione sul LUL delle voci retributive relative alla trasferta determinano i necessari requisiti contributivi. La disciplina vigente in materia di sanzioni sul LUL prevede:

  1. una sanzione amministrativa da 150 a 1500 € se la violazione riguarda meno di 5 lavoratori;
  2. una sanzione amministrativa da 500 a 3000 € se la violazione riguarda più di 5 dipendenti o un periodo superiore a 6 mesi;
  3. una sanzione amministrativa da 1000 a 6000 € se la violazione riguarda più di 10 lavoratori o un periodo superiore ai 12 mesi.

Tracciabilità di pagamento della trasferta

L’ispettorato Nazionale del lavoro ha chiarito che anche l’indennità di trasferta deve essere pagata con modalità tracciabili in considerazione della sua natura mista: risarcitoria e retributiva solo se supera un determinato importo.

L’utilizzo delle modalità previste per la tracciabilità non riguarda la corresponsione di somme dovute a diverso titolo, ad esempio spese che i lavoratori sostengono nell’interesse del datore di lavoro (es. anticipi e/o rimborsi spese di viaggio, vitto ecc…).

In conclusione

La corretta applicazione della disciplina vigente in materia di trasferta richiede la verifica di una serie di aspetti da valutare:

  1. individuazione dell’eventuale qualifica di trasfertista attribuita al lavoratore;
  2. calcolo dell’indennità di trasferta spettante al lavoratore sulla base di quanto previsto dal CCNL o dalla contrattazione aziendale o territoriale;
  3. raffronto tra indennità da erogare e il limite non imponibile previsto dalla legge;
  4. applicazione delle trattenute contributive e fiscali sull’importo erogato oltre il limite non imponibile.