Il Decreto n. 143 del 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è entrato ufficialmente in vigore. La misura prevede, a partire dal mese di novembre, la verifica della congruità dell’incidenza della manodopera nel settore edile. Questa attestazione diventa adesso indispensabile, anche ai fini dell’ottenimento del DURC.

L’obbligo si applica a tutti gli appalti pubblici ed alle opere il cui valore sia pari o superiore a 70 mila euro. Sono comunque esclusi i lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite da eventi sismici del 2016. 

Il provvedimento mira a verificare e rilevare possibili irregolarità relative a costi  del lavoro troppo bassi. Tali casi sono sempre più frequenti nel settore edile. Tali casi solitamente si accompagnano ad altri fenomeni di elusione, anche in materia di sicurezza sul lavoro.

E’ il primo passo verso l’inasprimento dei controlli in un settore che è tristemente noto per incidenti e morti sul lavoro oltre che nel mirino del fisco per reati finanziari e amministrativi. La stretta era annunciata da tempo e il decreto era stato approvato a Luglio 2021, dopo lo strategico accordo con le parti sociali siglato nel settembre del 2020.

Cassa Edile ed Edilcassa sono gli enti garanti e controllanti, nonchè gestori della piattaforma EDILCONNECT, raggiungibile al sito congruitanazionale.it.

Dopo anni di indecisioni e immobilismo, un provvedimento che viene da lontano

Il tema dei controlli in edilizia, come quello del Catasto, è annoso e controverso. Il traguardo del nuovo decreto è il primo passo reale verso la regolarizzazione, ma, come per molte questioni italiane, il rischio di finire nella macchina burocratica è dietro l’angolo. Rischio che finirebbe per punire principalmente le imprese meno organizzate, ma anche quelle in ordine, senza riuscire a censire il fenomeno del sommerso e dell’abusivo che non viene tracciato dai controlli ufficiali.

Il mancato rilascio del DURC di congruità ha serie conseguenze per l’impresa, impedendole sostanzialmente qualsiasi attività sia finanziaria (come incassare SAL) che commerciale (accesso ai bandi, ad esempio).

Cosa cambia col DURC di congruità. Chi la richiede e quando.

La legge prevede quanto segue:

“Su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto delegato ai sensi della L. n. 12/1979 (cioè Consulente del Lavoro), ovvero del committente” – entro 10 giorni dalla richiesta – la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente rilascia l’attestato di congruità. 

Quindi la richiesta può essere effettuata dal committente o dall’impresa affidataria dei lavori. 

Quando bisogna richiederla? 

Per i lavori pubblici va prodotta in occasione della presentazione dell’ultimo SAL da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale. 

Per i lavori privati, deve invece essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente. 

La mancata attestazione della congruità in prima istanza prevede che l’impresa possa comunque regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 giorni, attraverso il versamento delle differenze in Cassa Edile/Edilcassa. 

Qualora la regolarizzazione non avviene, Cassa Edile/Edilcassa procede con l’iscrizione dell’impresa nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI), con il conseguente blocco del rilascio del DURC online. 

Il dispositivo chiarisce che si considera ammissibile uno scostamento del 5%, a patto che l’impresa presenti una dichiarazione del direttore dei lavori. 

E’ possibile inoltre integrare prove di pagamento diverse mediante esibizione di documentazione per attestare i costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa.