Il risparmio virtuoso. Apprendistato fino a 29 anni e Apprendistato senza limiti di età per fruitori di Naspi

L’apprendistato è una tipologia contrattuale che permette alle aziende di assumere lavoratori beneficiando di vantaggi molto appetibili.

In Italia, il tasso di disoccupazione giovanile si attesta poco al di sotto del 30%. Quello generale è poco al di sotto del 10%. Rendere favorevole alle aziende assumere giovani è il primo passo per favorire una crescita professionale ai giovani. Contemporaneamente si garantisce un ricambio generazionale alle aziende italiane.

Annualmente i governi varano numerosi bonus ed incentivi alle assunzioni. Numerose sono anche le tipologie di contratti che “proteggono” le aziende dai costi di una stabile assunzione del personale. Le aziende cercano risparmio e flessibilità, prima di fare il grande passo verso l’indeterminato.

Il contratto di apprendistato è ad oggi il migliore strumento, poichè crea una situazione win-win!

Il lavoratore beneficia di un percorso formativo all’interno dell’azienda e si “professionalizza”. Nel frattempo ha gli stessi diritti di un lavoratore assunto a tempo indeterminato: tredicesima, eventuale quattordicesima, tutela previdenziale ed assistenziale, ore di permesso pagate, TFR e ecc.. Dall’altra parte c’è l’azienda che beneficia di una contribuzione vantaggiosa e duratura.

L’azienda beneficia di un ulteriore vantaggio: poter erogare una retribuzione inizialmente ridotta, che cresce assieme alle competenze dell’apprendista.

Si tratta a tutti gli effetti benefici insiti nella forma contrattuale, che genera così un risparmio virtuoso. Apprendistato fino a 29 anni e Apprendistato senza limiti di età per fruitori di Naspi sono strumenti che ogni azienda dovrebbe conoscere ed utilizzare!

Apprendistato fino a 29 anni

Esistono tre tipologie di apprendistato: la specializzazione tecnica superiore (primo livello) la professionalizzante (secondo livello) e l’apprendistato di alta formazione e ricerca (terzo livello).

Tuttavia la più utilizzata è la tipologia di secondo livello, che nasce per favorire l’assunzione per la qualificazione professionale di giovani tra i 18 ed i 29 anni.

La durata dei contratti di apprendistato varia dai 36 a 60 mesi (a seconda del CCNL) e permette al datore di lavoro di pagare una contribuzione ridotta sul neo-assunto per tutta la durata del periodo formativo. Si può anche goderne per un ulteriore anno in caso di stabilizzazione del giovane in azienda dopo l’apprendistato.

Incentivi dell'apprendistato fino a 29 anni

Quali sono precisamente gli incentivi che ottengono le aziende per aderire a questa forma contrattuale?

Dal punto di vista contributivo, le aziende con 9 o meno addetti scontano una contribuzione molto ridotta nei primi 3 anni (rispettivamente 3,11%, 4,61% e 11,61%). Per le aziende con più di 9 addetti l’aliquota è fissa al 11,61% per tutto il periodo. In caso di conferma in servizio dopo la qualificazione l’azienda ha diritto ad un ulteriore anno di contribuzione ridotta.

Dal punto di vista retributivo invece il datore di lavoro può applicare un inquadramento per il proprio apprendista fino a due livelli inferiore rispetto a quello spettante dal CCNL con una retribuzione commisurata all’esperienza.

Non è necessario il possesso del DURC

Come già anticipato, la formula dell’apprendistato non prevede uno sconto o un incentivo economico; la natura del beneficio si trova nella sua forma contrattuale, pertanto è applicabile anche ad aziende in difficoltà economica o che non hanno la regolarità contributiva.
Inoltre, dal punto di vista normativo il datore di lavoro può contare su altri benefici. Infatti gli apprendisti non rientrano nel conteggio dei dipendenti per la verifica delle dimensioni aziendali.
Il contratto di apprendistato riserva inoltre il diritto del datore di lavoro di recedere dal rapporto al termine del periodo formativo.

Dal punto di vista retributivo invece il datore di lavoro può applicare un inquadramento per il proprio apprendista fino a due livelli inferiore rispetto a quello spettante dal CCNL con una retribuzione commisurata all’esperienza.

Apprendistato senza limiti di età, per fruitori di NASpI

Il risparmio virtuoso del contratto di apprendistato può essere ottenuto dalle aziende anche per lavoratori che abbiano più di 29 anni, qualora questi ultimi abbiano diritto alla NASpI.  Come chiarito dettagliatamente dall’INPS, la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) non è altro che un’indennità mensile di disoccupazione. Spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno involontariamente perso la propria occupazione.

Tra le caratteristiche della NASpI vi è la possibilità di essere assunti e riqualificati con un contratto di apprendistato e così, reintegrati nel mondo del lavoro con più facilità e senza limiti di età.

La formazione teorica e pratica in un registro

Il contratto di apprendistato è detto “a causa mista”. Significa che il corrispettivo che spetta per la prestazione lavorativa è fatto di retribuzione e formazione teorica e pratica, suddivisa formazione di base e trasversale e formazione professionalizzante.
La contrattazione collettiva disciplina i piani formativi dei vari profili professionali, individuando le materie, le attività e le competenze da apprendere e sviluppare nel periodo di apprendistato.
Ai fini della prova dello svolgimento regolare il datore di lavoro annota le ore di formazione in un registro. Si tratta di un adempimento fondamentale, su cui si fonda la tenuta del contratto di apprendistato.
Il nostro studio ha le competenze per lo sviluppo, il controllo e l’assistenza dei piani formativi e l’erogazione della formazione.

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