Dal 6 dicembre 2021 è scattato l’ obbligo del super green pass o così detto green pass “rafforzato”
La proliferazione di nuove varianti e l’arrivo della stagione più fredda hanno portato a creare un ulteriore disincentivo per la platea dei no-vax.
Questa stretta porta con se diverse modifiche alla precedente normativa.
La validità del green pass si trasforma da 12 a 9 mesi dalla data di somministrazione
Chi già possiede la certificazione verde in seguito a una vaccinazione non dovrà fare nulla.
Per chi si vaccina adesso, il super green pass sarà valido a partire dal 15º giorno dalla prima vaccinazione.
Per guarigione da covid, la nuova certificazione varrà, come in precedenza, per 6 mesi successivi dalla data di inizio validità indicata sul certificato di guarigione, prolungabile (dopo i 180 giorni) sottoponendosi ad una sola dose di vaccino.
Dopo la terza dose, il nuovo green pass sarà prolungato per ulteriori 9 mesi
L’art. 4 del DL 172/2021 ha esteso, a decorrere dal 6 dicembre 2021, “i servizi e le attività per accedere ai quali è obbligatorio il possesso di una certificazione verde COVID-19 (vaccinazione, vaccinazione post guarigione, guarigione e tampone).
Il riferimento è, in particolare, a:
- gli alberghi e le altre strutture ricettive, compresi i servizi di ristorazione riservati ai clienti ivi alloggiati (art. 9-bis, co. 1, lett. a-bis) del DL n. 52/2021);
- gli spazi adibiti a spogliatoi e docce di piscine, centri natatori, palestre e centri benessere (art. 9-bis, co. 1, lett. d) del DL n. 52/2021);
- tutte le navi e tutti i traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, compresi quelli impiegati per i collegamenti marittimi sullo Stretto di Messina e per e da l’arcipelago delle Isole Tremiti (art. 9-quater, co. 1, lett. b) del DL n. 52/2021);
- i treni interregionali (art. 9-quater, co. 1, lett. c) del DL n. 52/2021);
- i mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale (art. 9-quater, co. 1, lett. e-ter) del DL n. 52/2021). In questo caso, il controllo del possesso del green pass da parte dell’utente può essere svolto secondo modalità a campione”.
Per lavorare basta il Green Pass ordinario
Il Garante per la protezione dei dati personali, in merito al super green pass chiarisce che non deve essere richiesto per accedere al luogo di lavoro: basta la versione base del certificato verde Covid-19, rilasciato anche in caso di effettuazione del tampone risultato negativo, ex art. 9-septies del DL n. 52/2021. A tale proposito il Garante per la privacy ricorda che non vi è alcun obbligo di possedere il cosiddetto “Super green pass” per i lavoratori. L’uso della app per il super green pass per queste categorie di soggetti è dunque illegittimo.
Articolo a cura dell’Avv. Angela Randisi, partner di Studio CDL Marcianò
