La geolocalizzazione tramite App deve rispettare diversi requisiti nel rispetto del lavoratore
E’ legittima l’nstallazione da parte dell’azienda di un applicativo software sugli smartphone assegnati ai lavoratori che effettuano consegne a domicilio sul territorio nazionale per diverse imprese fornitrici di trasporto/corriere per conto di un’unica società? Ad avviso dell’Ispettorato nazionale del lavoro sì, ma a determinate condizioni. L’azienda, per esempio, dovrà dare apposita informativa scritta ai lavoratori sulle modalità di funzionamento dell’app, sull’effettuazione dei controlli e sulla conservazione dei dati raccolti.
I datori di lavoro, inoltre, dovranno effettuare, prima dell’installazione, la valutazione d’impatto della protezione dei dati.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con il parere n. 9728 del 12 Novembre 2019, si è espresso in merito alla leicità ex art. 4 Stat. Lav. di una app fornita da diverse società che si occupano di consegne a domicilio sul territorio nazionale per diverse imprese fornitrici di trasporto/corriere per conto di un’unica società.
La questione riveste importanza generale in quanto trattasi di app installata su smartphone di lavoratori, sviluppata dalla committente ma di proprietà delle imprese che svolgono attività di consegna.
Funzionamento dell'App
- Nello specifico l’App:
- Consentirebbe ai lavoratori la visualizzazione dell’elenco delle consegne da effettuare durante la giornata lavorativa ai clienti della committente;
- Consentirebbe alla ditta datrice di lavoro dei drivers ed alla società committente di conoscere in tempo reale la correttezza e tempestività delle consegne;
- Monitorerebbe in tempo reale le consegne/resi rimannenti durante la giornata;
- Acquisirebbe una reale ed evidente prova in caso di controversia con il cliente;
- Agevolerebbe il reperimento del corriere in caso di emergenza;
- Permetterebbe ai drivers di comunicare con il proprio datore di lavoro segnalando eventuali anomalie del veicolo e/o chiedere soccorso in caso di incidenti o malori.
A quanto sopra si deve aggiungere che l’app consente:
- Di scaricare sullo smartphone l’elenco delle spedizioni affidate ad ogni singolo corriere ma tale elenco non fornisce indicazioni su un determinato percorso da seguire, né un ordine preciso delle consegne;
- Di concludere il processo di consegna facendo apporre la firma al cliente direttamente sul display dello smartphone oppure sul documento di consegna (DDT); solo in questo caso e in maniera automatica avviene la geolocalizzazione del lavoratore.
Geolocalizzazione del lavoratore e DPIA
La questione probabilmente più spinosa nel caso di specie è, tuttavia, la geolocalizzazione del lavoratore che non risulta essere continuativa ma si attiverebbe al momento della consegna della merce e nel caso di richiesta di aiuto da parte dello stesso lavoratore, e si chiuderebbe successivamente a tale richiesta.
A tal proposito si rammenta che, con provvedimento n. 467 dell’11 ottobre 2018, il Garante Privacy ha inserito nell’elenco delle tipologie di trattamenti da sottoporre a valutazione d’impatto:
- I trattamenti effettuati nell’ambito del rapporto di lavoro mediante sistemi tecnologici (anche con riguardo ai sistemi di videosorveglianza e di geolocalizzazione) dai quali derivi la possibilità di effettuare un controllo a distanza dell’attività dei dipendenti;
- Trattamenti sistemici di dati biometrici, tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza dell’attività di trattamento.
Quindi i datori di lavoro dovranno, tra l’altro, effettuare obbligatoriamente la DPIA (Data Protection Impact Assessment) (ovvero la valutazione d’impatto della protezione dei dati).
Prima di installare sugli smartphone dei dipendenti le app in questione che permettono di geolocalizzarli.
La valutazione dovrà contenere almeno:
- Una descrizione sistemica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento, compreso, ove applicabile, l’interesse legittimo perseguito dal titolare del trattamento;
- Una valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità;
- Una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati;
- Le misure previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al Regolamento UE 2016/679, tenuto conto dei diritti e degli interessi leggittimi degli interessati e delle altre persone in questione.
